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| Come ridurre gli sprechi |
Ecco alcuni consigli per ridurre gli sprechi, diminuire il proprio impatto ambientale e risparmiare |
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Condizioni Generali di Fornitura Doc 4.4/01 Rev 4 del 22.11.2011
1. Premessa Il presente accordo produce effetti tra le parti come di seguito individuate: "Biochemie Lab" o "Laboratorio": "Cliente": il soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede a Biochemie Lab S.r.l. l’effettuazione di servizi tra quelli offerti dal Laboratorio; Il presente accordo può avere ad oggetto un “Campione”, ossia un materiale da esaminare oppure una prestazione di servizi il cui contenuto deve essere individuato, per iscritto, tra le parti. 2. Applicazione delle Condizioni Generali e Obblighi del Cliente I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte, mediante accettazioni di offerte di Biochemie Lab o in ogni altra forma ritenuta idonea alle circostanze purché comunicata in forma scritta. Il contenuto di eventuali accordi in variazione delle condizioni generali sarà di volta in volta concordato tra le parti che ne dovranno altresì precisare l’ambito di applicazione. In mancanza di formale offerta e/o richiesta di quotazioni economiche, costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di analisi che pervengono direttamente dal cliente o che dal medesimo siano sottoscritti, e l’eventuale consegna o recapito di campioni presso il laboratorio perché vengano esaminati. In questi casi verranno applicati i prezzi come da listino standard. Sarà, comunque, discrezione di Biochemie Lab S.r.l. accettare o meno campioni non accompagnati da richiesta scritta su carta intestata del cliente, e firmata da persona avente diritto, dove sia chiaramente indicato il riferimento ai campioni presentati, gli esami desiderati per ciascuno di essi, il nominativo esatto a cui intestare i rapporti di prova e le fatture. In mancanza di formale richiesta, Biochemie Lab richiederà, all’atto della consegna del campione, la compilazione di un apposito modulo interno che verrà inviato per conferma/accettazione al cliente, ed in attesa del quale non si procederà all’accettazione del campione. Per “accettazione” si intende la presa in carico del materiale da sottoporre ad analisi da parte di Biochemie Lab con l’attribuzione di un numero identificativo, generato automaticamente con l’inserimento della richiesta nel gestionale del laboratorio. Eventuali richieste particolari relative ad analisi/rapporti di prova e/o tempi e modi di fatturazione, in deroga a quanto descritto nelle condizioni generali di fornitura, dovranno essere convenute fra le parti in forma scritta e prima dell’invio dei campioni. Sarà, inoltre, cura del cliente indicare ogni ulteriore informazione ad integrazione della richiesta di servizio. 3. Oggetto del contratto. Il rapporto in essere tra Biochemie Lab S.r.l. ed il Cliente può avere ad oggetto la prestazione di una pluralità di servizi da parte di Biochemie Lab S.r.l.: - effettuazione di analisi chimiche, microbiologiche, ecotossicologiche e di biologia molecolare; - svolgimento di attività di assistenza legislativa e tecnico-scientifica in materia alimentare, ambientale, detergenza, cosmesi ed imballaggi, etc. - assistenza nelle analisi di revisione, relazioni peritali, assistenza tecnica in contraddittorio; - assistenza tecnica per il controllo qualità, per l’etichettatura in materia alimentare e non; - attività di formazione; - attività di consulenza ed assistenza tecnica; - attività di campionamento; - tutte le altre attività attinenti ai settori suddetti per le quali siano presenti all’interno di Biochemie Lab le necessarie competenze ed esperienze. 4. Consegna dei campioni al Laboratorio Ogni attività, procedura e/o metodica prevista e/o richiesta in ordine alla creazione, costituzione od individuazione del campione è definita attività di "campionamento" e, salvo diverse condizioni formalmente convenute, si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del cliente o del committente. A richiesta Biochemie Lab assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di "campionamento" e di conservazione previste da normative cogenti e/o volontarie ed eventualmente anche i materiali necessari all’esecuzione di un campionamento ottimale. Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato. L’imballaggio, il trasporto e la consegna del campione sono sotto responsabilità del cliente. Il campione deve essere trasportato in modo tale da non subire variazioni di temperatura o altri parametri, che potrebbero inficiare il risultato analitico. L’analisi condotta dal Laboratorio farà sempre comunque riferimento alla situazione del campione al momento della consegna. I clienti possono consegnare i campioni alla Accettazione negli orari di apertura. L’orario di sportello per accettazione campioni e ritiro risultati è 9,00– 13,00; 14,00-18,00 (sabato escluso). I campioni che pervengono in laboratorio dopo le ore 17,00 vengono registrati il giorno successivo alla consegna. Dopo le ore 14 del venerdì i campioni deperibili da sottoporre ad analisi microbiologiche vengono congelati. L’attività di campionamento e/o il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) effettuato a cura di personale Biochemie Lab, o da essa incaricato, costituisce prestazione accessoria, e sarà oggetto di separato addebito, fatti salvi patti contrari. Il campione deve sempre essere consegnato accompagnato da una lettera di incarico o altro documento accompagnatorio riportante il numero di offerta cui l’analisi richiesta fa riferimento. Nel caso di ritiro dal parte di personale, o incaricato, del Laboratorio, Biochemie Lab garantisce che il trasporto al Laboratorio avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all’atto della sua presa in consegna. Il Cliente ha l’obbligo di informare Biochemie Lab sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi; ha, inoltre, l’obbligo di segnalare la corretta modalità per la gestione dei campioni (eliminazione, riduzione, protezione). 5. Data inizio analisi In linea generale, per data di inizio analisi si intende entro i 4 giorni lavorativi dall’accettazione del campione, fatto salvo l’onere di Biochemie Lab di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione. 6. Conservazione del campione, contro - campione (o campione di riserva) e Campione residuo. Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, Biochemie Lab acquista la proprietà del campione consegnato. Il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi. L’eventuale contro - campione (o campione di riserva) viene conservato da Biochemie Lab, secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche originarie, per un periodo di 60gg dalla data del prelievo, salvo differenti disposizioni di legge o indicazioni scritte da parte del Cliente. Decorso il termine indicato, Biochemie Lab ha la facoltà di distruggere il contro - campione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento. Quanto residua da campioni sottoposti ad analisi (campione residuo) viene conservato per un periodo di 15 giorni (se non diversamente ed espressamente richiesto) dalla data di emissione del rapporto di prova, in relazione alla matrice e alla natura delle prove richieste, salvo diverse disposizioni di legge. La conservazione dei campioni è funzione della loro stabilità: tempi e modalità di conservazione possono essere altrimenti definiti ad insindacabile giudizio di Biochemie Lab S.r.l. 7. Rapporti di prova Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi. I rapporti di prova vengono emessi in unico esemplare. Il rilascio di eventuali duplicati in formato originale, su richiesta del Cliente, costituisce oggetto di separato addebito. I rapporti di prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull’accreditamento dei laboratori. Il formato del rapporto di prova è predefinito da Biochemie Lab. L’emissione di rapporti di prova secondo formati corrispondenti a specifiche del Cliente deve essere richiesta per iscritto; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali sull’accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria, il cui corrispettivo sarà preventivamente concordato con il Cliente. I Rapporti di Prova sono univocamente determinati da un numero, su di essi viene inoltre riportato il numero di identificazione del campione al quale si riferiscono. I risultati riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione presentato. Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Cliente o a terzi dall’utilizzo dei risultati di prova, né per ritardi nella consegna dei risultati di prova dovuti a causa di forza maggiore. I rapporti di prova vengono emessi, di norma, su modulistica " Biochemie Lab S.r.l." contenente anche il logo di Accredia, in conformità alle specifiche di Norma pertinenti. Biochemie Lab firma i rapporti di Prova utilizzando la firma digitale, a garanzia di autenticità ed integrità delle informazioni contenute nel documento emesso. Salvo che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova vengono consegnati al Cliente a mezzo posta elettronica. Su espressa richiesta del Cliente, che deve essere formulata prima dell’accettazione del campione da parte del Laboratorio, i rapporti di prova possono essere anticipati via fax, via posta elettronica o spediti con mezzo diverso da quello ordinario; tale prestazione, da considerarsi accessoria, può costituire oggetto di separato addebito. In caso di invio tramite fax o posta elettronica, Biochemie Lab S.r.l. non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili dal Laboratorio. E’ vietata la duplicazione, parziale o totale, dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di Biochemie Lab. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte di Biochemie Lab S.r.l. Biochemie Lab provvede all’archiviazione dei rapporti di prova per 5 anni secondo modalità previste dalla vigente normativa; dove non diversamente concordato con il cliente Biochemie Lab conserva le registrazioni tecniche relative alle prove effettuate sul campione per un tempo non inferiore a 5 anni. 8. Identificazione dei metodi di prova Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che saranno utilizzati. Qualsiasi altra richiesta è considerata prestazione accessoria di Biochemie Lab e costituisce oggetto di separato addebito. Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell’accettazione del campione. Il sistema qualità Biochemie Lab prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio. 9. Altre prestazioni connesse ai rapporti di prova Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all’emissione del rapporto di prova (quale, ad esempio: opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato), costituisce separata prestazione e può formare oggetto di separato addebito. Tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi e ai parametri analizzati, e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto. Per qualsiasi modifica ed integrazione non risultante da richieste e/o da accordi scritti fanno fede le registrazioni effettuate da Biochemie Lab. Le fatture vengono inviate attraverso posta elettronica in formato pdf. 10. Garanzia di Certificazione ISO 9001 e ISO 14001 e significato accreditamento secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Biochemie Lab dichiara che la propria organizzazione e il sistema di gestione per la qualità sono conformi agli standard ISO 9001:2008 applicabili e di essere in possesso di relativa certificazione; e di operare nel rispetto e per la salvaguardia dell’ambiente secondo gli standard UNI EN ISO 14001:2004. Il laboratorio è accreditato da ACCREDIA secondo gli standard previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 con il numero 0195. L'accreditamento ACCREDIA è relativo alle prove per le quali il laboratorio ha richiesto e ottenuto l'accreditamento stesso. L'elenco aggiornato delle prove accreditate è consultabile direttamente sul sito di ACCREDIA. L'accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema di gestione qualità, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Biochemie Lab S.r.l. ha stipulato una convenzione di accreditamento con ACCREDIA in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l'accreditamento. Con l’ accreditamento ACCREDIA assicura la competenza tecnica del personale, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature e l'idoneità della struttura. ACCREDIA esegue periodicamente controlli a campione su tutte le prove oggetto dell'accreditamento e sul sistema qualità del laboratorio. 11. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Biochemie Lab, nello svolgimento della propria attività e servizi, applica ed ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Nell’ipotesi in cui il lavoratore Biochemie Lab svolga la propria attività presso la sede del cliente, quest’ultimo ha l’obbligo di informare Biochemie Lab sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si debba operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. 12 Tutela della privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) Di seguito si riporta apposita informativa che si intende approvata con la conclusione del contratto, salvo diversa comunicazione scritta da parte del cliente. Il cliente fornirà i propri dati necessari e utili per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e quelli derivanti da disposizioni normative. In ossequio al D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Biochemie Lab informa che tali dati verranno raccolti presso l’archivio del Laboratorio e utilizzati ai fini dello svolgimento dell’attività inerente al presente accordo di fornitura. Titolare del trattamento è : Biochemie Lab S.r.l. Via F.Petrarca 35A/B 50041 Calenzano (FI). In relazione al trattamento di tali dati il Cliente potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del menzionato D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati, chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento. Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei. 13. Obbligo di riservatezza e informazioni varie Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso. Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d’ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell’altra parte. Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d’ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute. 14. Reclami/contestazioni Il Laboratorio, ferma l’applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione per la qualità certificato, considera impegnativi reclami e contestazioni in forma scritta che il cliente faccia pervenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento del documento correlato alla prestazione oggetto di contestazione. Termini diversi di decadenza devono essere preventivamente concordati con atto scritto.
15. Termini di pagamento Quando non sia diversamente convenuto con apposito atto separato, le prestazioni del Laboratorio devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, e comunque non diversamente da quanto previsto e riportato nella fattura stessa. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art.4 e 5 del D.L. n. 231 del 9 ottobre 2002. Il pagamento deve eseguirsi secondo modalità preventivamente concordate con Biochemie Lab. Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell’avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento. 16. Foro competente. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse. sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Firenze.
Biochemie Lab S.r.l. Via F.Petrarca 35A/35B – 50041 Calenzano (FI) – Tel. 055/887541 Fax 055/8862700 e-mail: commerciale@biochemielab.it |